Avviare e Gestire un Agriturismo

Nel Lazio per avviare un’attività agrituristica è necessario richiedere l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’agriturismo, presso gli uffici del comune competente per territorio, contestualmente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Sul nostro territorio l’avvio e la conduzione di un agriturismo sono normate dalla legge regionale n14 del 2 novembre 2006 e ss.mm.ii e dai regolamenti di attuazione n. 9 del 31 luglio 2007, n. 6 del 17 marzo 2014 e n. 29 del 1 dicembre 2017, unico attualmente in vigore. 

Sul piano legislativo si definisce agriturismo l’attività di ricezione ed ospitalità esercitata esclusivamente da imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, allevamento di animali e altre attività connesse”. Il tempo necessario allo svolgimento delle attività agricole deve sempre prevalere su quello riservato all’esercizio e alla gestione dell’agriturismo. Questo rapporto viene calcolato sulla base di speciali tabelle adottate dalla Regione (vedi Dgr dell’11 luglio 2008, n. 506) soggette a revisione (o aggiornamento) a cadenza triennale.

Tanto la legge nazionale (Legge n. 96 del 20 febbraio 2006) quanto quella regionale (Legge Regionale n. 14 del 2 novembre 2006), forniscono un’elencazione dettagliata delle attività identificabili come “agriturismo”, che include: l'ospitalità in alloggi o in spazi apertila somministrazione di pasti e bevande, realizzata in misura prevalente con prodotti della propria azienda o di aziende del territorio regionale; le degustazioni di prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali, sportive o didattiche, anche finalizzate alla conoscenza o alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

L’agriturismo, nel Lazio, non è assimilabile al turismo rurale vero e proprio, che presenta peculiarità sostanzialmente diverse. In base all’attuale normativa possono esercitare il turismo rurale soltanto soggetti economici diversi dagli imprenditori agricoli, a condizione che operino con questi ultimi in regime di connessione, secondo le modalità dettate dalla legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 e dal regolamento di attuazione n. 1 del 5 gennaio 2018. Sono ascrivibili al turismo rurale le attività di ospitalità (alberghiera, extralberghiera o all’aria aperta), la ristorazione e la degustazione, le attività per il tempo libero (a carattere ricreativo, culturale, escursionistico didattico, escursionistico ed ippoturistico) oppure la concessione onerosa di piccole particelle di terreno a soggetti terzi per la coltivazione.